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Le nuove norme per gli incentivi sugli investimenti in Startup innovative

lentepubblica.it • 13 Aprile 2016

start upConfermate le agevolazioni per chi investe in start up innovative. L’estensione al 2016, che era già stata deliberata con l’articolo 9, comma 16-ter, del Dl 76/2013, è stata messa in pratica dal decreto 25 febbraio, emanato di concerto dal ministero dell’Economia e delle Finanze e da quello dello Sviluppo economico, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento, in vigore da oggi, mette fine all’efficacia del precedente decreto attuativo (Dm 30 gennaio 2014).

 

I risparmi per gli investitori sono stati stabiliti dall’articolo 29 del decreto 179/2012 (Crescita 2.0) e consistono in:

 

 

  • per le persone fisiche, una detrazione dall’Irpef del 19%, da calcolare su un massimo di 500mila euro per periodo d’imposta
  • per le persone giuridiche, una deduzione dall’imposta sul reddito delle società, pari al 20% dei conferimenti effettuati, per un importo non superiore a 1.800.000 euro per anno d’imposta.

 

 

Se le detrazioni sono maggiori all’imposta dovuta nell’anno in cui sono state maturate, l’eccedenza di cui non è possibile fruire può essere riportata nelle tre dichiarazioni dei redditi successive. Stesso discorso per le deduzioni dall’Ires: nel caso in cui la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, la cifra in eccesso può essere portata in diminuzione del reddito dei periodi seguenti, non oltre il terzo.

 

Le percentuali di sconto dettate dall’agevolazione aumentano quando l’investimento viene effettuato nei confronti di start up a vocazione sociale (operano in settori specifici che l’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 155/2006, considera di particolare valore sociale), o in quelle che sviluppano e commercializzano prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico. Queste ultime sono quelle che rientrano nei codici delle attività economiche (Ateco) 2007 riportati nella tabella allegata al decreto pubblicato ieri.

 

In questi casi la detrazione dall’Irpef va calcolata per il 25% degli importi erogati, la deduzione dall’imponibile Ires per il 27 per cento.

 

Le novità non riguardano solamente l’estensione al 2016 dei risparmi fiscali. Segnaliamo anche:

 

 

  • l’innalzamento della soglia del finanziamento ammissibile per ciascuna start up innovativa. Si sale da 2,5 milioni all’anno, per quattro anni, a 15 milioni ricevuti nei periodi d’imposta di vigenza del regime agevolativo (dal 2012 al 2016)
  • l’incremento da 2 a 3 anni dell’intervallo temporale in cui si deve obbligatoriamente mantenere l’investimento (holding period) per non incorrere nella decadenza delle agevolazioni
  • la razionalizzazione delle cause di decadenza dell’agevolazione. Non si perde il diritto all’incentivo se l’impresa destinataria del finanziamento perde lo status di start up innovativa perché ha superato il limite di 5 anni dalla sua costituzione o il tetto di 5 milioni di euro del valore della produzione annua o se è quotata su una piattaforma multilaterale di negoziazione.

 

 

Ricordiamo, infine, che gli investimenti possono essere effettuati anche mediante Oicr o altre società di capitali “che investono prevalentemente in start up innovative” (quelle, cioè, che al termine del periodo di imposta in corso alla data in cui è effettuato l’investimento agevolato, detengono azioni o quote di start-up innovative di valore almeno pari al 70% del valore complessivo delle attività).

Fonte: Fisco Oggi, Rivista Telematica dell'Agenzia delle Entrate
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