Confermate le agevolazioni per chi investe in start up innovative. L’estensione al 2016, che era già stata deliberata con l’articolo 9, comma 16-ter, del Dl 76/2013, è stata messa in pratica dal decreto 25 febbraio, emanato di concerto dal ministero dell’Economia e delle Finanze e da quello dello Sviluppo economico, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento, in vigore da oggi, mette fine all’efficacia del precedente decreto attuativo (Dm 30 gennaio 2014).
I risparmi per gli investitori sono stati stabiliti dall’articolo 29 del decreto 179/2012 (Crescita 2.0) e consistono in:
Se le detrazioni sono maggiori all’imposta dovuta nell’anno in cui sono state maturate, l’eccedenza di cui non è possibile fruire può essere riportata nelle tre dichiarazioni dei redditi successive. Stesso discorso per le deduzioni dall’Ires: nel caso in cui la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, la cifra in eccesso può essere portata in diminuzione del reddito dei periodi seguenti, non oltre il terzo.
Le percentuali di sconto dettate dall’agevolazione aumentano quando l’investimento viene effettuato nei confronti di start up a vocazione sociale (operano in settori specifici che l’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 155/2006, considera di particolare valore sociale), o in quelle che sviluppano e commercializzano prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico. Queste ultime sono quelle che rientrano nei codici delle attività economiche (Ateco) 2007 riportati nella tabella allegata al decreto pubblicato ieri.
In questi casi la detrazione dall’Irpef va calcolata per il 25% degli importi erogati, la deduzione dall’imponibile Ires per il 27 per cento.
Le novità non riguardano solamente l’estensione al 2016 dei risparmi fiscali. Segnaliamo anche:
Ricordiamo, infine, che gli investimenti possono essere effettuati anche mediante Oicr o altre società di capitali “che investono prevalentemente in start up innovative” (quelle, cioè, che al termine del periodo di imposta in corso alla data in cui è effettuato l’investimento agevolato, detengono azioni o quote di start-up innovative di valore almeno pari al 70% del valore complessivo delle attività).
Fonte: Fisco Oggi, Rivista Telematica dell'Agenzia delle Entrate